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Il programma di Educazione Continua in Medicina

La storia

Allo scopo di mantenere aggiornati i singoli operatori della sanità, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha istituzionalizzato nel nostro Paese il programma di Educazione Continua in Medicina.

Il programma ECM comprende l'insieme, organizzato e controllato, di tutte le attività formative, sia teoriche che pratiche.

Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M ( obiettivi formativi d'interesse nazionale ).

Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità.

La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua , che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...".

La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000 , ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti.

Il programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.

I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità.

I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 120 crediti, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 30 per il quinto anno (10-20-30-30-30) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:

- 2002 : 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2005 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
- 2006 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)

I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti ( griglia di valutazione ).

L’attualità

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato–Regioni concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”:

Fino e non oltre il 31 dicembre 2007, è prorogato il vigente programma sperimentale di educazione continua in medicina, avviato con l'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;

Per l'anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi (minimo quindici, massimo sessanta crediti formativi). Ciascun operatore può acquisire il numero di crediti formativi a completo adempimento del debito formativo, fissato nel numero globale di 150 crediti, per il periodo sperimentale 2002-2007. I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il predetto periodo 2002-2006, possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l'anno 2007;

• Considerato che si è ancora in una fase di transizione e di assestamento, si propone di avviare, a partire dal 2008, 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 crediti per anno per un totale di 150 crediti nel triennio 2008/2010), ma consentendo di integrare la quantità dei “nuovi” crediti di ogni anno con quelli acquisiti nella fase sperimentale. In particolare, dei 150 crediti del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti negli anni della sperimentazione 2004, 2005, 2006 e 2007.

• Ove il professionista della sanità non abbia acquisito un numero sufficiente di crediti nel triennio 2004-2006 – fino a 60 – dovrà provvedere al debito formativo 2008-2010 acquisendo un numero di “nuovi” crediti tale da portare comunque il totale complessivo del triennio (inclusi i crediti della fase sperimentale 2004-2006) a 150 crediti ECM.

Fonte: Ministero della Salute